Riqualificazione energetica 110%
UTILITA' > Riqualificazione energetica
INCENTIVI 2020

UN'OPPORTUNITÀ DA NON PERDERE
Riqualificazione energetica 110%
DL 19 maggio 2020 - n.34 (Decreto "Rilancio")
* In attesa delle misure applicative previste nelle prossime settimane.
1
A CHI È RIVOLTA
- Ai contribuenti Irpef proprietari di unità adibite ad abitazioni principali e ai condomini
- Istituti Autonomi Case Popolari (IACP)
- Cooperative di abitazione per interventi realizzati su immobili dalle stesse posseduti o assegnati in godimento ai soci
* Sono esclusi interventi su edifici unifamiliari che siano seconde case.
2
PERIODO DELL'INCENTIVO
Gli oneri da parte dei titolari della detrazione dovranno essere sostenuti a partire dal 1° luglio fino al 31 dicembre 2021
3
MODALITÀ DI PAGAMENTO
Il costo totale viene anticipato dal fornitore (es. installatore, azienda, ecc.) che, a sua volta, potrà portarlo in detrazione o cedere il credito al fornitore che si rende disponibile o alle banche. Anche il privato potrà cedere il credito, per esempio per rimborsare il prestito che verrà utilizzato per pagare l'impresa che realizza l'intervento.
- Detrazione Irpef in 10 anni
- Sconto immediato in fattura da parte del fornitore delle opere, pari al 100% del costo complessivo
4
INTERVENTI OBBLIGATORI
Per accedere al 110% deve essere obbligatoriamente previsto uno di questi interventi:
- Sostituzione del vecchio impianto di riscaldamento con caldaie a condensazione classe A oppure pompa di calore (solo pompa di calore nel caso di abitazioni unifamiliari), compresi gli impianti ibridi e geotermici, con limite di spesa di 30.000 €, moltiplicato per il numero di unità immobiliari nel caso di condomini.
- Cappotto termico, con un'incidenza superiore al 25% della superficie disperdente lorda. Il limite di spesa è di 60.000 € per le abitazioni familiari e di 60.000 € moltiplicati per il numero delle unità immobiliari nel caso di condomini.
5
INTERVENTI "aggregati ad uno dei due interventi principali"
Facendo almeno uno dei due interventi sopra descritti, si possono far rientrare nel perimetro del 110%, anche tutti gli altri eventuali interventi previsti dal 65% (ad esempio gli impianti di ventilazione meccanica controllata).
Se fatti in concomitanza con uno dei due interventi principali, sono detraibili al 110% anche i costi per:
Se fatti in concomitanza con uno dei due interventi principali, sono detraibili al 110% anche i costi per:
- installazione di pannelli fotovoltaici (con tetto di spesa di 48.000 € e vincolo di 2.400 € per ogni kW di potenza nominale);
- installazione di impianti di accumulo elettrico da abbinare agli impianti fotovoltaici;
- installazione di colonnine per la ricarica delle batterie delle auto elettriche;
- impianti di microcogenerazione;
- rifacimento delle facciate.
* Senza cappotto termico o pompa di calore nuova, tutti questi interventi possono comunque accedere al bonus valido in precedenza (50, 65, 75%) a seconda della soluzione.
6
COSA RIENTRA NELL'INCENTIVO
È riconosciuta anche per le spese relative allo smaltimento e alla bonifica dell'impianto sostituito.
7
VINCOLI
Nel caso di persone fisiche (no aziende o professionisti), la detrazione spetterà solo all'abitazione principale o prima casa.
È necessario che ci sia il miglioramento di due classi energetiche dell'edificio.
Il passaggio di classe energetica deve essere certificato attraverso la presentazione dell'Attestato di prestazione energetica A.P.E., prima e dopo l'intervento, rilasciato da un tecnico abilitato nella forma della dichiarazione asseverata.
Richiedi informazioni
Se desiderate maggiori informazioni sui nostri prodotti compilate il form, oppure contattateci allo 0789 26420.